INFORMAZIONI UTILI 

Autore: Ilie Constantin Grigoras 12 febbraio 2025
Letture di rimozione Entro 15 giorni dalla data di sostituzione del contatore con un nuovo Open Meter, puoi richiedere la verifica della lettura di rimozione
Autore: Ilie Constantin Grigoras 30 ottobre 2024
Codice Accisa - Codice Ditta
Autore: METERLAB SRL 15 ottobre 2022
Elenco laboratori di taratura – Aggiornamento del 3 marzo 2022
Autore: Meterlab SRL 8 novembre 2021
Autore: METERLAB SRL 16 luglio 2021
Elenco dei laboratori di taratura autorizzati ad effettuare i controlli metrologici successivi sui contatori elettrici e sui complessi di misura utilizzati ai fini fiscali QUI
Autore: Meterlab SRL 11 maggio 2021
Meterlab ha ottenuto il certificato sistema qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) come Laboratorio verifica misuratori in ambito fiscale con particolare riferimento alla verifica in impianto, e/o antecedente all’installazione, di contatori e di sistemi di misura dell’energia elettrica attiva. Certificato No 210014

FAQ

Autore: METERLAB SRL 23 aprile 2021
Autore: METERLAB SRL 23 aprile 2021
Quesito - Adempimenti per l'installazione di officina di produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 20kW Ho intenzione di installare un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica con potenza inferiore a 20 kw: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise? Risposta – L'art. 52, comma 2-lettera a), del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza non superiore a 20 kW, non è sottoposta al regime delle accise e, pertanto, gli esercenti tali impianti non sono tenuti agli obblighi ed agli adempimenti altrimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico, sia che utilizzino l'energia elettrica prodotta per uso proprio, sia che la cedano alla rete. In caso di cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta è però opportuno che all'impianto sia assegnato da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, senza oneri a carico del titolare dell'impianto, un codice ditta allo scopo di consentire a chi assume in carico l'energia elettrica di poter indicare l'identificativo del cedente nella propria dichiarazione annuale. Ulteriori informazioni, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM. Quesito - Adempimenti per l'installazione di officina di produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20kW Ho intenzione di installare un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica con potenza superiore ai 20 kw: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise ? Risposta – Gli adempimenti fiscali che l'esercente di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è tenuto ad osservare si differenziano a seconda che l'energia elettrica prodotta venga auto-consumata (anche in minima parte), oppure interamente ceduta alla rete. In caso di energia elettrica prodotta e consumata per uso proprio (compresa quella utilizzata per il funzionamento dell'impianto), in base all'art. 53 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, il soggetto esercente l'officina di produzione deve farne preventiva denuncia (N.B.: il fac-simile del modello è reperibile accedendo all'apposita sezione "Modulistica") all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio il quale, effettuati i dovuti controlli, rilascia la licenza di esercizio soggetta al pagamento del diritto annuale nella misura indicata dall'art. 63, comma 3, del Testo Unico; il titolare dell'officina è anche tenuto ad ottemperare agli ulteriori adempimenti previsti dal citato articolo 53. Nel secondo caso (assenza di consumi per uso proprio, per cui tutta l'energia elettrica prodotta è ceduta alla rete, mentre i consumi dei servizi ausiliari sono alimentati da distinta fornitura), il soggetto esercente l'officina di produzione, ai sensi dell'art. 53-bis del Testo Unico, deve darne comunicazione al medesimo Ufficio territoriale contestualmente all'avvio dell'attività di produzione. In entrambi i casi sopra esposti, dovrà essere inviata (telematicamente) la dichiarazione annuale prevista, rispettivamente, al comma 8 dell'art. 53 e al comma 3 dell'art. 53-bis del richiamato Testo Unico. Indicazioni sulle modalità di compilazione della dichiarazione potranno essere acquisite consultando l'apposita sezione "Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale", accessibile dal sito www.adm.gov.it . Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM. Quesito - Utilizzo gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica Quali sono gli adempimenti previsti dalla disciplina delle accise per l'utilizzo di un gruppo elettrogeno per la produzione di energia elettrica? Risposta – L'esercente l'attività di produzione di energia elettrica è tenuto all'osservanza degli adempimenti indicati all'art. 53 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche. Qualora l'attività di produzione avvenga per mezzo di un gruppo elettrogeno di potenza superiore a 1 kW, in base al comma 4 del medesimo art. 53, l'esercente l'officina di produzione dovrà presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente sull'impianto la denuncia di esercizio ed acquisire la relativa licenza (comma 7, art. 53), soggetta al pagamento di un diritto annuale da corrispondere con le modalità e nella misura indicate all'art. 63 del Testo Unico. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica consumata per uso proprio, come stabilito al comma 1, dell'art. 55 del Testo Unico, sono effettuati dal competente Ufficio, sulla base della dichiarazione annuale di consumo prevista al comma 8, dell'art. 53, dalla quale devono risultare tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta (tra cui le letture dei contatori dell'elettricità prodotta, consumata o ceduta) da versare con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 56 del Testo Unico. Per le officine non fornite di misuratori o di altri strumenti per la misura dell'energia utilizzata, come previsto al comma 5 dell'art. 55, l'accisa è corrisposta con il pagamento di un canone annuo di abbonamento, determinato dal competente Ufficio delle dogane (cosiddetta "convenzione"). La misura del canone è determinata in base alla potenzialità dell'impianto, alle ore di funzionamento dello stesso ed agli assorbimenti elettrici degli apparecchi utilizzati per gli impieghi sottoposti ad accisa. Ai prodotti energetici da utilizzare per la produzione dell'energia elettrica, in base all'art. 21, comma 9 del Testo Unico, si applicano le aliquote di accisa indicate al punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico. Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM. Quesito - Utilizzo gruppo elettrogeno di soccorso di potenza inferiore a 200 kW Ho installato per la mia attività un gruppo elettrogeno di soccorso di potenza inferiore a 200 kW: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise? Risposta – Il comma 2-lettera d) dell'art. 52 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore ai 200 kW e, pertanto, gli esercenti tali impianti non sono tenuti agli obblighi ed agli adempimenti altrimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del medesimo Testo Unico. Quesito - Utilizzo gruppo elettrogeno di soccorso di potenza superiore a 200 kW Ho installato per la mia attività un gruppo elettrogeno di soccorso di potenza superiore a 200 kW: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise? Risposta – L'art. 53, comma 4 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che per l'esercizio di un gruppo elettrogeno di soccorso di potenza superiore ai 200 kW, deve essere presentata la denuncia di esercizio all'Ufficio dell'ADM competente sull'impianto ed acquisita la relativa licenza (comma 7 dell'art. 53), soggetta al pagamento di un diritto annuale da corrispondere con le modalità e nella misura indicate all'art. 63 del Testo Unico. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica consumata per uso proprio è effettuata dal competente Ufficio dell'Agenzia sulla base della dichiarazione annuale di consumo (comma 1 dell'art. 55), nella quale sono contenuti tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta (tra cui le letture dei contatori dell'elettricità prodotta, consumata o ceduta) da versare con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 56 del Testo Unico. Per le officine non fornite di misuratori o di altri strumenti per la misura dell'energia utilizzata, come previsto al comma 5 dell'art. 55, l'accisa è corrisposta con il pagamento di un canone annuo di abbonamento, determinato dal competente Ufficio dell'ADM (cosiddetta "convenzione"); la misura del canone è determinata in base alla potenzialità dell'impianto, alle ore di funzionamento dello stesso ed agli assorbimenti elettrici degli apparecchi utilizzati per gli impieghi sottoposti ad accisa. Ai prodotti energetici da utilizzare per la produzione dell'energia elettrica, in base all'art. 21, comma 9 del Testo Unico, si applicano le aliquote di accisa indicate al punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico. Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM.
Autore: METERLAB 27 marzo 2021
Il Committente può presentare ricorso contro le decisioni assunte da METERLAB in merito all’esito dell’ispezione entro trenta ( 30 ) giorni dalla ricezione del relativo Certificato, esponendo e motivando le ragioni del ricorso stesso, con le modalità previste indicate sul sito web www.meterlab.it . METERLAB avrà cura di trattare* il ricorso secondo le proprie procedure, disponibili su richiesta. Il ricorso deve essere indirizzato a METERLAB a mezzo PEC, raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge, sottoscritto dal legale rappresentante dell’Organizzazione ricorrente e deve contenere la precisa indicazione del provvedimento di cui si chiede la revisione, esponendo e motivando le ragioni del proprio dissenso ed allegando tutta la documentazione che si ritiene utile a sostegno della propria richiesta. Tutti i ricorsi ricevuti da METERLAB vengono trattati secondo una procedura interna documentata, codificati univocamente e registrati. A seguito del ricevimento di un ricorso, METERLAB risponde al Cliente per confermare la presa in carico del ricorso, oppure per segnalare che il ricorso non si riferisce ad attività per le quali METERLAB può essere ritenuto responsabile (in quanto fuori dalle proprie competenze).
Autore: METERLAB SRL 27 marzo 2021
Tutti i reclami ricevuti da METERLAB vengono trattati secondo una procedura interna documentata, codificati univocamente, registrati, e le relative azioni tracciate. A seguito del ricevimento di un reclamo, METERLAB risponde al reclamante per confermare la presa in carico del reclamo oppure per segnalare che il reclamo non si riferisce ad attività per le quali METERLAB può essere ritenuto responsabile (in quanto fuori dalle proprie competenze). Il Committente, così come chiunque ne abbia interesse, può presentare reclami sull’operato di METERLAB, esponendo e motivando le ragioni del reclamo stesso con le modalità previste indicate sul sito web www.meterlab.it . METERLAB avrà cura di trattare* il reclamo secondo le proprie procedure, disponibili su richiesta.
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